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Data Protection Officer

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)

Data Protection Officer - NOMINA UN DPO ESTERNO PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DEL GDPR

Il Data Protection Officer (DPO), in italiano Responsabile per la protezione dei dati personali, è la figura che deve essere obbligatoriamente designata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 37 GDPR, quando:

 

  1. le attività trattamentali sono poste in essere da una Pubblica Amministrazione;
  2. le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
  3. le attività principali del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 GDPR o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 GDPR


Il DPO, figura storicamente già presente in alcune legislazioni europee, è un professionista che deve avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno di un’azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

 

La violazione degli obblighi di nomina del Data Protection Officer (DPO) è sanzionata dal Regolamento Europeo Privacy con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.000.000 o fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente (ove superiore).